Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (Scia)

Permette di presentare una Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Approfondimenti

Cos'è

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è una procedura semplificata che consente al cittadino di eseguire gli interventi elencati all'art. 85 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

I lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della SCIA. 

A chi si rivolge

Persone fisiche o giuridiche proprietarie degli immobili o in possesso di altro titolo idoneo all'esecuzione dell'intervento edilizio.

Chi può fare domanda

La Scia può essere presentata dal professionista incaricato dotato di apposita delega del titolare.

Come si fa

La presentazione della segnalazione avviene solo per via telematica accedendo allo Sportello on line.

La compilazione del modulo su sportello online è possibile solo per il progettista/tecnico incaricato, dotato di apposita delega del titolare.
L’eventuale ritiro o modifica della delega andrà tempestivamente comunicato via PEC al Servizio Edilizia privata (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it).

Autenticazione

 

L'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione è possibile tramite:
-SPID (sempre garantito)
-CNS / CRS / CPS (verranno dismesse gradualmente)
-Carta di Identità Elettronica (CIE) (prossimamente)

Per poter continuare ad utilizzare i servizi online ti consigliamo di attivare SPID. Scopri come ottenerlo direttamente in Comune e come accedere ai servizi online.

 

Cosa serve

L'elenco completo dei moduli e degli allegati (con la possibilità di scaricarne i fac-simile) è disponibile nella pagina dello Sportello on line.

Costi e vincoli

La presentazione della SCIA è subordinata al pagamento dei diritti urbanistico-edilizi nell'importo di seguito riportato:

  • € 90,00 per presentazione SCIA relativi a interventi di mutamento di destinazione d'uso e aumento unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
  • € 90,00 per presentazione SCIA in alternativa al permesso di costruire;
  • € 60,00 per presentazione SCIA per interventi residuali e varianti;
  • € 200,00 per presentazione SCIA per interventi di cui all'art. 85, comma 1, lettera m, L.P. 15/2015 (conferenza dei servizi);

La presentazione della SCIA è inoltre subordinata al pagamento del contributo di costruzione e/o del contributo sostitutivo dello standard parcheggio, se dovuto, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del Comune.

Per il calcolo di tali contributi è sufficiente compilare e allegare gli schemi di calcolo automatici disponibili su Sportello on line:
- schema di calcolo del contributo sostitutivo dello standard degli spazi di parcheggio.
- schema di calcolo del contributo di costruzione.
Qualora l'importo del contributo di costruzione sia pari o superiore ad Euro 5.000,00, è possibile chiedere la rateizzazione del contributo:
- sottoscrivendo e allegando alla Scia il modello di impegno disponibile nello Sportello on line (Impegno alla corresponsione del contributo di costruzione in modalità rateale), che permette il calcolo automatico
- accompagnato dalla ricevuta del versamento della prima rata (pari al 50% dell'importo totale) e da fideiussione bancaria/assicurativa, a garanzia dell'importo residuo da pagare dopo il versamento della prima rata.

 

 

Tempi e scadenze

I lavori possono essere iniziati dalla data di presentazione della SCIA. 

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione il comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti e nel caso di accertata carenza vieta di iniziare o di proseguire i lavori, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti, se ciò è possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune.

Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista.

La SCIA perde efficacia decorsi 5 anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

Casi particolari

In caso di subentro nel cantiere di imprese/lavoratori autonomi dovrà essere data tempestiva comunicazione, anche ai fini di eventuali detrazioni fiscali, compilando il Mod. 47014  e inviandolo via pec al Servizio edilizia privata (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it).

Il trasferimento di proprietà di un immobile sul quale è in corso un intervento edilizio a seguito di presentazione di SCIA deve essere comunicato al Comune utilizzando il Mod. 47105 e inviandolo via pec al Servizio edilizia privata (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it).

Il cambio intestatario non modifica i termini di validità e decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante o l'avente titolo ai contenuti dell'atto medesimo

Serve aiuto?

 

In caso di necessità potrai contattare il servizio di assistenza presidiato dai tecnici del Servizio edilizia privata, che risponde al numero 0461.884798 durante gli orari di apertura al pubblico. 

 

Servizi

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Sezioni: Edilizia
Ultimo aggiornamento: 25/08/2023 06:09.42