Pagare l'imposta di bollo

Marca da bollo

Quando e come pagare la marca da bollo 

Esistono due tipologie di marche da bollo per le pratiche:

  • Una per presentare un'istanza - da acquistare prima, (inserendo poi l'identificativo, la data e l'ora di emissione nel modulo)
  • Una per il rilascio del provvedimento finale 

Qui sotto è spiegato quando sono dovute e come fare a pagarle.

In ogni caso non ti preoccupare: per ciascun servizio viene espressamente indicato quando serve pagare per la marca da bollo e quale marca da bollo occorre acquistare

 

1. Marca da bollo per la presentazione di un'istanza telematica - DA ACQUISTARE PRIMA

Se una domanda prevede l’emanazione di un provvedimento amministrativo occorre "apporre" una marca da bollo del valore di 16,00€ (per tutte le domande digitali)*

Questo non è invece previsto ad esempio per le SCIA o per le comunicazioni.

Cosa serve fare?

  • Acquistare una marca da bollo di 16,00€ (al tabacchino o in un punto SISAL) destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza 
  • Inserire nel modulo di presentazione della domanda il suo numero identificativo (seriale), la data e l'ora di emissione.
  • Autocertificare che tale marca da bollo non sarà utilizzata per altri adempimenti
  • Conservarla per eventuali futuri controlli.

N.B. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso nel fac-simile pubblicato in questa pagina.

 

2. Marca da bollo relativa al provvedimento finale - Da pagare assieme ad eventuali altri oneri

Nei casi in cui sia previsto un provvedimento finale relativo alla nostra domanda, occorre pagare un'ulteriore marca da bollo di 16,00€*

Nei casi in cui sia dovuta (grazie a una convenzione siglata tra Comune di Trento e Agenzia delle Entrate) il suo pagamento avviene direttamente verso il Comune all'atto di presentazione della domanda, inserendola tra gli eventuali ulteriori oneri previsti per quella domanda con le stesse modalità previste per il pagamento dei diritti di segreteria

 

Attenzione:

Purtroppo la normativa attuale non permette di utilizzare la seconda modalità per pagare anche la marca da bollo dovuta per la presentazione della domanda. Quando quella sia dovuta occorre quindi purtroppo acquistarla prima come indicato nel paragrafo 1.

Abbiamo chiesto più volte e a più livelli che questa modalità possa venire semplificata. Da anni è previsto un progetto di Agenzia delle Entrate denomianato @bollo, che attualmente non è però ancora utilizzabile e integrabile da tutti gli operatori. Speriamo che lo sia al più presto!

 

* Riferimenti normativi

I pagamenti delle marche da bollo (sia per la presentazione che per il rilascio del provvedimento) sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 (che nei due casi indica nell'all. A, art. 3 e nell'all. A, art. 4 la misura forfettaria di euro 16,00 per tutte le domande telematiche, a prescindere dalla dimensione del documento) 

 

Approfondimenti

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:

[Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto]
Art. 27-bis.
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 82:

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] sono esenti dall'imposta di bollo.

Gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI possono essere consultati ai seguenti link:

Gli enti del terzo settore sono individuati dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 4:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo - CDU

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono specificate nell'apposita scheda casi di esenzione.

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Ultimo aggiornamento: 01/09/2021 08:02.37