Versare l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) e altri tributi comunali

Nei Comuni trentini dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova imposta, in sostituzione di IMU e TASI.

L'IMIS è un'imposta di natura immobiliare che per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu.

Chi paga

L'imposta è dovuta dalla persona fisica o giuridica titolare di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.
Nel caso di contratto di leasing è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile.

Approfondimenti

Dove rivolgersi

Ufficio Imposte

Per ogni approfondimento, è possibile, utilizzando il modulo 1463, formulare quesiti e richiedere informazioni via posta elettronica a questo indirizzo: tributi.comune.tn@cert.legalmail.it

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12; il giovedì orario continuato dalle 8 alle 16.

Quanto costa

Per i fabbricati, il calcolo ha come base la rendita catastale (da non rivalutare)  a cui vengono applicati i seguenti moltiplicatori (già comprensivi della rivalutazione del 5%):

  • 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Vengono quindi applicate differenti aliquote:

  • 0,35 per cento per l’abitazione principale in categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze (massimo due) iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con detrazione di euro 390,14 (nel caso di comproprietà la detrazione si applica in parti uguali a tutti i soggetti passivi che destinano il fabbricato ad abitazione principale, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso);
  • 0,79 per cento per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/1 con rendita superiore a 75.000,00 Euro;
  • 0,55 per cento per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 Euro;
  • 0,79 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore a 50.000,00 Euro;
  • 0,55 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 Euro;
  • 0,55 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/2 e A/10;
  • 0,79 per cento per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/9;
  • 0,1 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore a 25.000,00 Euro (deduzione dalla rendita 1.500,00 Euro);
  • 0,0 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 Euro;
  • 0,49 per cento per un solo fabbricato, esclusi gli immobili in categoria catastale A1, A8 e A9,  concesso in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli - modulo 1470 da compilare e presentare) e ai parenti di secondo grado in linea retta (nonni/nipoti - modulo 1477 da compilare e presentare) adibito ad abitazione principale (residenza e dimora) e relative pertinenze (massimo due appartenenti alle categorie C/2, C/6, C/7) concesse in uso gratuito (comodato);
  • 0,0 per cento per i fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria;
  • 0,0 per cento per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
  • 0,895 per cento per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati;

Per le aree edificabili e le ristrutturazioni (articolo 99, comma 1, lettere c) d) e) g) della legge urbanistica provinciale 2008) l’aliquota è 0,895 per cento. Il riferimento è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

La base imponibile è determinata con la metodologia prevista dalla deliberazione consiliare n. 65/2011.

Anche nel 2018 l'imposta non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze (massimo due in categoria C/2, C/6, C/7) ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie ma iscritti nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9.

L’abitazione principale, per legge, è l’unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente e, nello stesso tempo, risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare; se il contribuente risiede anagraficamente in una casa e dimora abitualmente in un’altra non può beneficiare per nessuno dei due fabbricati delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
La detrazione e l' aliquota per l’abitazione principale vengono riconosciute anche fino a due pertinenze (appartenenti anche alla stessa categoria), rientranti nelle categorie catastali C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie).

Nel caso di coniugi residenti in due distinti fabbricati (ubicati o entrambi nel Comune di Trento, oppure uno nel Comune di Trento e l'altro in altro Comune della Provincia) si può fruire dell'applicazione dell'imposta secondo la fattispecie dell'abitazione principale solo per uno dei fabbricati (modulo 1471 da compilare e presentare). Se nel nucleo familiare sono presenti figli, il fabbricato da considerarsi abitazione principale è quello nel quale i figli stessi pongono la residenza.

Sono assimilate per legge ad abitazione principale:

  • le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  • il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.

E' assimilata all'abitazione principale con regolamento l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.

Per gli immobili storici e per i fabbricati inagibili/inabitabili(presentare la dichiarazione nei termini di legge specificando le condizioni di vetustà del fabbricato), la legge ha stabilito che l’imposta vada calcolata sul 50% della base imponibile.

Come pagare

Si paga entro il 18 giugno 2018 l’acconto (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 giugno) ed entro il 17 dicembre 2018 il saldo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre).

Ravvedimento operoso acconto

Chi non avesse provveduto al pagamento dell'acconto entro il 18 giugno 2018 può farlo con ravvedimento operoso (vedi prospetto di calcolo allegato Ravvedimento 19/06/2018) come riassunto nella tabella allegata (vedi Tabella Ravvedimento 19/06/2018).

Anche il ravvedimento deve essere fatto con il Modello F24, barrando la casella "Ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale dell'imposta dovuta (codici tributo: "3990" per IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze; "3991" per IMIS altri fabbricati abitativi; "3992" per IMIS altri fabbricati; "3993" per IMIS aree edificabili), della sanzione e degli interessi (codice tributo "3996" IMIS sanzioni ed interessi).

Solo se il modello precompilato non è stato inviato, per i 30 giorni successivi alla scadenza del 18 giugno 2018 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento (art. 9 c. 5 L.P. 14/2014), comunque da effettuarsi entro il 18/07/2018. Pertanto dal 19/07/2018 il versamento dell'acconto dell'imposta deve essere effettuato con ravvedimento operoso (vedi prospetto di calcolo allegato Ravvedimento 19/07/2018)  come riassunto nella tabella allegata (vedi Tabella Ravvedimento 19/07/2018).

Ravvedimento operoso saldo

Chi non avesse provveduto al pagamento del saldo entro il 17 dicembre 2018 può farlo con ravvedimento operoso (vedi prospetto di calcolo allegato Ravvedimento 18/12/2018) come riassunto nella tabella allegata (vedi Tabella Ravvedimento 18/12/2018).

Anche il ravvedimento deve essere fatto con il Modello F24, barrando la casella "Ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale dell'imposta dovuta (codici tributo: "3990" per IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze; "3991" per IMIS altri fabbricati abitativi; "3992" per IMIS altri fabbricati; "3993" per IMIS aree edificabili), della sanzione e degli interessi (codice tributo "3996" IMIS sanzioni ed interessi).

Solo se il modello precompilato non è stato inviato, per i 30 giorni successivi alla scadenza del 17 dicembre 2018 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento (art. 9 c. 5 L.P. 14/2014), comunque da effettuarsi entro il 16/01/2019. Pertanto dal 17/01/2019 il versamento del saldo dell'imposta deve essere effettuato con ravvedimento operoso (vedi prospetto di calcolo allegato Ravvedimento 17/01/2019)  come riassunto nella tabella allegata (vedi Tabella Ravvedimento 17/01/2019).

Per facilitare il compito di chi deve pagare, il Comune di Trento si impegna a spedire a casa dei contribuenti l’importo da pagare ed una copia precompilata del modello F24 (fac simile acconto e fac simile saldo).

Si evidenzia che chi non lo ricevesse è tenuto comunque al versamento dell'imposta dovuta.

Si ricorda che l'invio può essere richiesto anche per posta elettronica previa comunicazione tramite modulo 1462.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con i codici tributo:

  • "3990" per IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
  • "3991" per IMIS altri fabbricati abitativi;
  • "3992" per IMIS altri fabbricati;
  • "3993" per IMIS aree edificabili.

Il codice ente del Comune di Trento da riportare nel modello F24 è L378.

Arrotondamenti: il pagamento va effettuato con arrotondamento all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi (ad esempio: 45,50 diventa 46,00; 45,51 diventa 46,00; 45,49 diventa 45,00).

Solo se la somma complessiva annua arrotondata (acconto + saldo) da versare risulta inferiore a 15,00 Euro, non si dovrà effettuare alcun versamento e non deve essere fornita alcuna comunicazione.

In allegato il prospetto di sintesi relativo all'IMIS 2018.

Calcolo imposta

I contribuenti che conoscono la rendita dei propri fabbricati possono autonomamente calcolare l'imposta dovuta, compilare e stampare il modello F24 collegandosi al sito internet del Consorzio dei comuni trentini (www.consulenza.comunitrentini.tn.it/imis/2018/app/login.php).

Riferimenti normativi

In Comune di Trento…

Per tutte le informazioni visita la sezione specifica del sito del Comune di Trento

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Ultimo aggiornamento: 16/07/2021 09:32.47