Permette di comunicare la fine dei lavori di un intervento edilizio autorizzato con permesso di costruire o Scia e, se prevista, presentare la Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI).
Approfondimenti
Nel caso di permesso di costruire i lavori devono essere ultimati di regola entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro sei mesi dalla fine dei lavori.
Con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di Covid-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, i lavori oggetto del permesso di costruire sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro un anno dalla fine dei lavori. Questa disposizione si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge (14 maggio 2020) e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
Nel caso di Scia la stessa perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione.
Con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di Covid-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, le Scia perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle Scia presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
Il comune può individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona.
Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.
Se i lavori non sono ultimati entro i termini previsti, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85 della legge provinciale 15/2015, relativamente alla Scia per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
Nel caso di nuove costruzioni, lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici e interventi di cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori deve essere presentata la Scagi.
Con la Scagi il tecnico abilitato attesta l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti.
La Scagi può essere presentata per singoli edifici o porzioni della costruzione e per singole unità immobiliari se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 93, comma 4, della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
Il titolare o i titolari del permesso di costruire e della Scia.
La dichiarazione di ultimazione dei lavori e, se prevista, la Scagi può essere presentata dal professionista incaricato dotato di apposita delega del titolare.
La presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e contestuale Scagi, se prevista, può avvenire solo per via telematica accedendo allo Sportello on line.
La compilazione del modulo su sportello online è possibile solo per il progettista/tecnico incaricato, dotato di apposita delega del titolare.
L’eventuale ritiro o modifica della delega andrà tempestivamente comunicato via PEC al Servizio Edilizia privata (servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it).
L'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione è possibile tramite:
-SPID (sempre garantito)
-CNS / CRS / CPS (verranno dismesse gradualmente)
-Carta di Identità Elettronica (CIE) (prossimamente)
Per poter continuare ad utilizzare i servizi online ti consigliamo di attivare SPID. Scopri come ottenerlo direttamente in Comune e come accedere ai servizi online.
L'elenco completo dei moduli e degli allegati (con la possibilità di scaricarne i fac-simile) è disponibile nella pagina dello Sportello on line.
La presentazione della sola dichiarazione di ultimazione dei lavori non prevede alcun costo.
Se contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata anche la SCAGI è previsto il versamento dei diritti di istruttoria nell'importo di Euro 65,00.
Il Comune effettua controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate entro 60 giorni dal deposito e, se accerta la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni entro i termini previsti, applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
In caso di necessità potrai contattare il servizio di assistenza presidiato dai tecnici del Servizio edilizia privata, che risponde al numero 0461.884798 durante gli orari di apertura al pubblico.